[1]Sara' a carico dell'Austria il costo totale di mantenimento di tutti gli eserciti alleati e associati che occupano territori entro i suoi confini, come sono determinati nel presente trattato, a partire dalla firma dell'armistizio del 3 novembre 1918. Il mantenimento degli eserciti comprende: le spese di sussistenza degli uomini e degli animali, gli alloggi ed accantonamenti, i soldi e le indennita', gli stipendi e i salari, il casermaggio (couehage), il riscaldamento, l'illuminazione, il vestiario, l'equipaggiamento, i finimenti e le bardature, l'armamento, il materiale rotabile, i servizi di aeronautica, i servizi sanitari per malati e feriti, i servizi veterinari e di rimonta, i servizi di trasporto di ogni specie (per strada ferrata, via marittima o fluviale, autoveicoli), le comunicazioni e corrispondenze, e in generale le spese di tutti i servizi amministrativi o tecnici, necessari all'allenamento delle truppe, al mantenimento dei loro effettivi e alla loro efficienza militare.

[2]Tutte le spese che rientrano nelle categorie suddette, in quanto corrispondono ad acquisti o requisizioni compiute dai Governi alleati e associati nei territori occupati, saranno rimborsate dal Governo austriaco ai Governi alleati e associati in corone, o in altra valuta legale dell'Austria che possa essere sostituita alle corone, al saggio di cambio corrente o concordato.

[3]Tutte le altre spese predette saranno rimborsate nella valuta del paese al quale il pagamento e' dovuto.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art198 · fonte del testo