[1]Saranno portati a credito dell'Austria, in conto delle sue obbligazioni di riparazione, i seguenti elementi:

  • a)ogni rimanenza definitiva in favore dell'Austria, di cui alle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche);
  • b)ogni somma dovuta all'Austria per le cessioni previste alla parte IX (Clausole finanziario) e alla parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie);
  • c)ogni somma casi la Commissione delle riparazioni stimasse dover essere portata a credito dell'Austria per effetto di qualsiasi altro trasferimento di proprieta', diritti, concessioni o altri interessi, a norma del presente trattato.

[2]In nessun caso, tuttavia, potranno essere portate a credito dell'Austria le restituzioni effettuate in virtu' dell'articolo 184 della presente parte.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art189 · fonte del testo