L'Austria s'impegna o non impedire od ostacolare l'acquisto da parte dei Governi della Germania, dell'Ungheria, della Bulgaria o della Turchia, di alcun diritto e interesse di sudditi tedeschi, ungheresi, bulgari o turchi, in imprese di pubblica utilita' o concessioni esistenti in Austria, che possa essere richiesto dalla Commissione delle riparazioni ai sensi dei trattati o convenzioni complementari tra le Potenze alleate e associate e i Governi della Germania, dell'Ungheria, della Bulgaria e della Turchia.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art212 · fonte del testo