[1]Durante un periodo di sei mesi, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, le tasse imposte dall'Austria alle importazioni dai Paesi alleati e associati non potranno essere superiori a quelle piu' favorevoli che erano applicate alle importazioni nell'antica Monarchia austro-ungarica il 1° luglio 1914.

[2]Questa disposizione continuera' ad essere applicata, durante un secondo periodo di trenta mesi dopo la scadenza dei primi sei, esclusivamente alle importazioni delle frutta fresche e secche, degli ortaggi freschi, degli oli d'oliva, delle uova, dei suini, delle carni insaccate e del pollame vivo, in quanto tali prodotti godevano alla data suddetta (1° luglio 1914) di dazi convenzionali, stabiliti per trattato con le Potenze alleate e associate.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art223 · fonte del testo