Nonostante le disposizioni degli articoli 217 a 220, le Potenze alleate e associate convengono di non invocare le dette disposizioni per assicurarsi il beneficio di qualunque accordo speciale che possa essere concluso dal Governo austriaco con i Governi della Ungheria e dello Stato czeco-slovacco per stabilire un regime doganale speciale a favore di alcuni prodotti, naturali o manufatti, originari e provenienti da questi paesi, che saranno indicati negli accordi in parola, purche' la durata di questi non superi un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art222 · fonte del testo