In deroga al disposto dell'art. 286 parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie) del presente trattato, durante un periodo gli tre anni a datare dall'entrata in vigore del medesimo, i prodotti in transito dai porti che prima della guerra erano situati nel territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica godranno alla loro importazione in Austria di riduzioni di dazio proporzionalmente corrispondenti a e quelle che erano applicate, secondo la tariffa doganale austro-ungarica del 3 febbraio 1906, agli stessi prodotti, quando la loro importazione avveniva dai detti porti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art221 · fonte del testo