L'Austria s'impegna a riconoscere la nuova nazionalita' che sara' stata o sara' acquisita dai propri sudditi in base alle leggi delle Potenze alleate o associate, e conformemente alle decisioni delle autorita' competenti delle dette Potenze, sia per effetto di naturalizzazione, sia per effetto delle clausole d'un trattato, e a sciogliere sotto ogni riguardo i detti sudditi, in seguito a tale acquisto d'una nuova nazionalita', da ogni vincolo di dipendenza verso il loro paese di origine.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art230 · fonte del testo