[1]L'Austria s'impegna a aderire, nelle forme prescritte, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, alla convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886, relativa alla protezione della proprieta' letteraria e artistica, riveduta a Berlino nel 1908 e completata dal protocollo addizionale firmato a Berna il 20 marzo 1914.

[2]Finche' non abbia dato la sua adesione alla convenzione predetta, l'Austria s'impegna a riconoscere o a proteggere le opere letterarie e artistiche dei cittadini delle Potenze alleate e associate.

[3]Indipendentemente dalla detta adesione, l'Austria si impegna inoltre a continuare ad assicurare questo riconoscimento e questa protezione a tutte le opere artistiche e letterarie dei sudditi di ciascuna delle Potenze alleate e associate almeno nella stessa misura come al 28 luglio 1914 e alle stesse condizioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art239 · fonte del testo