L'Austria s'impegna a riconoscere e approvare le convenzioni gia' concluse o che potranno essere concluse fra le Potenze alleate e associate, o fra alcune di loro e qualsiasi altra Potenza, relativamente al commercio delle armi e alle bevande alcooliche, e alle altre materie di cui si occupano gli atti generali di Berlino del 26 febbraio 1885, di Bruxelles del 2 luglio 1890, e le convenzioni che li hanno completati o modificati.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art373 · fonte del testo