[1]Quelle fra le Alte Parti contraenti che non hanno ancora sottoscritto la convenzione sull'oppio, firmata all'Aja il 23 gennaio 1912, o che avendola sottoscritta, non l'hanno ancora ratificata, sono d'accordo per mettere in vigore questa convenzione, e, a tal fine, per promulgare le necessarie disposizioni di legge appena sara' possibile, e al piu' tardi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato.

[2]Le Alte Parti contraenti convengono inoltre, nei riguardi di quelle fra esse che non hanno ancora ratificato la detta convenzione, che la ratificazione del presente trattato equivarra', per ogni effetto, a tale ratificazione e alla sottoscrizione del protocollo speciale aperto all'Aja in conformita' delle deliberazioni della terza Conferenza sull'oppio, tenuta nel 1914, per la messa in vigore di detta convenzione.

[3]Il Governo della Repubblica francese comunichera' al Governo dei Paesi Bassi una copia autentica del processo verbale di deposito delle ratificazioni del presente trattato e invitera' il Governo dei Paesi Bassi ad accettare e ricevere questo documento come deposito delle ratificazioni della convenzione del 23 gennaio 1912 e come sottoscrizione del protocollo addizionale del 1914.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art247 · fonte del testo