[1]I contratti concernenti concessioni di proprieta' industriale, letteraria o artistica, stipulati prima dello stato di guerra tra sudditi delle Potenze alleate o associate, e persene che risiedessero o esercitassero il commercio nel territorio di esse, da una parte, e sudditi dell'antico Impero d'Austria, dall'altra, saranno considerati come annullati a partire dalla data della dichiarazione di guerra tra l'antica Monarchia austro-ungarica e la Potenza alleata o associata. Ma in ogni caso il beneficiario anteriore di un contratto di questo genere avra' il diritto, entro un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, di chiedere al proprietario una nuova concessione, le cui condizioni, in difetto di accordo fra le parti, saranno stabilite dal tribunale competente del paese sotto l'impero della cui legislazione i diritti sono stati acquistati, salvo il caso di concessioni, ottenute in virtu' di diritti acquistati sotto l'impero della legislazione austriaca; in tal caso, le condizioni saranno stabilite dal tribunale arbitrale misto, di cui alla sezione VI di questa parte. Il tribunale puo' stabilire, occorrendo, l'ammontare che stimera' giusto sia pagato per l'uso dei diritti durante la guerra.

[2]Le concessioni relative a diritti di proprieta' industriale, letteraria o artistica, accordate in conformita' della legislazione speciale di guerra di una Potenza alleata o associata, non saranno, informate dal fatto che abbia continuato a sussistere una concessione anteriore alla guerra, ma rimarranno valide e continueranno ad avere piena efficacia: quando una tale concessione sia stata accordata al beneficiario originario di una concessione anteriore alla dichiarazione di guerra, sara' considerata come sostituta ad essa.

[3]Qualora siano state pagate, durante la guerra, relativamente ai diritti delle persone di cui alla lettera b) dell'articolo 249, somme di denaro in forza di una convenzione o concessione anteriore alla guerra, per l'esercizio di diritti di proprieta' industriale, o per la riproduzione o rappresentazione di opere letterarie, drammatiche o artistiche, tali somme saranno trattate come gli altri debiti o crediti delle persone predette, in conformita' del presente trattato.

[4]Questo articolo non sara' applicabile nei rapporti tra gli Stati Uniti d'America e l'Austria.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art262 · fonte del testo