[1]In mancanza di un'organizzazione speciale relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione o di miglioramento della parte internazionale di una rete navigabile, ogni Stato rivierasco e' obbligato a prendere, nella misura conveniente, le disposizioni atte a rimuovere ogni ostacolo e pericolo per la navigazione ad assicurarne l'esercizio in buone condizioni.

[2]Se uno Stato trascura di conformarsi a quest'obbligo, ogni Stato rivierasco o rappresentato nella Commissione internazionale puo' fare appello alla giurisdizione istituita a tal uopo dalla Societa' delle Nazioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art297 · fonte del testo