[1]Sul percorso e alla foce delle suddette vie navigabili non potranno essere percepiti diritti di alcuna specie, all'infuori di quelli previsti in questa parte del presente trattato.

[2]Questa disposizione non impedira' l'imposizione di diritti di dogana, di dazi locali o di consumo da parte degli stati rivieraschi, ne la creazione di tasse eque ed uniformi, prelevate nei porti secondo pubbliche tariffe, per l'uso delle gru, elevatori calate, magazzini, ed altri simili impianti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art296 · fonte del testo