Sulle vie dichiarate internazionali all'articolo precedente, i sudditi, i beni e le bandiere di tutte le Potenze saranno trattati in condizioni di perfetta eguaglianza, in guisa che non sia fatta alcuna distinzione a danno dei sudditi, dei beni e della bandiera di una qualunque di queste Potenze, in confronto ai sudditi, ai beni e alla bandiera dello Stato rivierasco, o dello Stato i sudditi, i beni e la bandiera del quale godono del trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art292 · fonte del testo