[1]Dovranno esser prese tutte le disposizioni utili, dal punto di vista amministrativo e tecnico, per abbreviare quanto e' possibile la penetrazione delle merci attraverso le frontiere dell'Austria e per assicurare, a partire da queste frontiere, l'avviamento e il trasporto delle merci, senza distinguere se provengano dal territorio delle Potenze alleate e associate, o siano dirette al medesimo, o in transito da quel territorio o verso di esso, nelle stesse condizioni materiali, specialmente dal punto di vista della rapidita' e delle cure durante il percorso, di quelle di cui profitterebbero le merci dello stesso genere viaggianti sul territorio austriaco in condizioni simili di trasporto.

[2]In specie il trasporto delle merci deperibili sara' effettuato con prontezza e regolarita', e le formalita' doganali saranno compiute in modo da permettere la prosecuzione diretta del loro trasporto coi treni in coincidenza.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art287 · fonte del testo