[1]Al termine di un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, le disposizioni degli articoli 284 a 290, 293, 312, 314 a 316 e 326 potranno in qualunque tempo essere rivedute dal Consiglio della Societa' delle Nazioni.

[2]In mancanza di revisione, il beneficio di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli suddetti non potra', allo scadere del termine stabilito al comma precedente, essere reclamato da una delle Potenze alleate e associate, in favore di una parte del proprio territorio, per la quale non fosse accordata la reciprocita'. Il termine di tre anni, durante il quale la reciprocita' non puo' essere pretesa, potra' essere prorogato dal Consiglio della Societa' delle Nazioni.

[3]Gli Stati ai quali e' trasferita parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa non potranno reclamare il beneficio di alcuna delle disposizioni predette, se non a condizione di assicurare un trattamento reciproco all'Austria, sul territorio passato sotto la loro sovranita' in virtu' del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art330 · fonte del testo