[1]L'Austria si impegna ad accordare liberta' di transito attraverso il proprio territorio, sulle vie meglio atte al transito internazionale, per ferrovia, corso d'acqua navigabile o canale, alle persone, merci, navi e galleggianti, vetture, vagoni e servizi postali diretti verso i territori di una qualunque delle Potenze alleate e associate, limitrofe o no, o provenienti dai medesimi.

[2]Le persone, merci, navi e galleggianti, vetture, vagoni e servizi postali non saranno sottoposti ad alcun diritto di transito, ne' a ritardi o restrizioni inutili, ed avranno diritto in Austria al trattamento nazionale per tutto quanto concerne tasse, facilitazioni e per ogni altro riguardo.

[3]Le merci in transito saranno esenti da ogni diritto di dogana o altro diritto analogo.

[4]Ogni tassa ad onere che gravi il trasporto in transito dovra' essere ragionevole, tenuto conto delle condizioni del traffico. Nessuna imposta, facilitazione o restrizione dovra' dipendere, direttamente o indirettamente, dalla qualita' del proprietario o dalla nazionalita' della nave o da qualsiasi altro mezzo di trasporto che sia stato o debba essere adoperato in qualunque parte del percorso totale.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art284 · fonte del testo