[1]Le obbligazioni imposte all'Austria dal capitolo I che precede cesseranno di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato, salvo che dal testo non risulti altrimenti, o che il Consiglio della Societa' delle Nazioni decida, almeno dodici mesi prima della scadenza di quel termine, che tali obbligazioni siano mantenute per un periodo ulteriore, con modificazioni o senza.

[2]Le obbligazioni imposte all'Austria dagli articoli 217, 218, 219 e 220 del capitolo I di questa parte non potranno essere invocate, salvo deliberazione contraria della Societa' delle Nazioni, tre anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato, da una Potenza alleata o associata che non accordi all'Austria reciprocita' di trattamento.

[3]L'art. 228 del capitolo IV restera' in vigore anche dopo il periodo di cinque anni, con modificazioni o senza, per quel periodo che eventualmente stabilira' la maggioranza del Consiglio della Societa' delle Nazioni, e che non potra' oltrepassare cinque anni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art232 · fonte del testo