L'Austria si impegna a cio' che le disposizioni contenga in questa sezione siano riconosciute come leggi fondamentali e che nessuna legge, regolamento, o atto ufficiale siano in contraddizione o in opposizione con esse, ne' contro di esso prevalgano.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art62 · fonte del testo