[1]L'Austria s'impegna ad assicurare piena ed intera protezione della vita e della liberta' a tutti i suoi abitanti, senza distinzione di nascita, di nazionalita', di lingua, di religione o di razza.

[2]Tutti gli abitanti dall'Austria avranno diritto al libero esercizio, pubblico e privato di qualsiasi fede, religione o confessione, le cui pratiche non siano contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art63 · fonte del testo