[1]L'Austria s'impegna a non stabilire alcuna distinzione o preferenza, diretta o indiretta, per quanto riguarda i diritti, le tasse e le proibizioni relative alle importazioni nel suo territorio o alle esportazioni del medesimo, e, salvo disposizioni particolari contenute nel presente trattato, per quanto riguarda le condizioni e il prezzo di trasporto delle merci o delle persone dirette al suo territorio, o provenienti dal medesimo, in ragione, sia della frontiera di entrata o di uscita, sia della specie, della proprieta' o della bandiera dei mezzi di trasporto adoperati (compresi i trasporti aerei), sia del punto di partenza primitivo o immediato della nave o galleggiante, del vagone, dell' aeronave o altro mezzo di trasporto della sua destinazione finale o intermedia, dell'itinerario seguito o dei punti di trasbordo, sia del fatto che le merci siano importate o esportate direttamente attraverso un porto estero austriaco o indirettamente attraverso un porto, sia del fatto che le merci siano importate od esportate per terra o per via aerea.

[2]L'Austria s'impegna, in specie, a non stabilire, in danno dei porti o delle navi e dei galleggianti di una delle Potenze alleate e associate, alcuna soprattassa o alcun premio diretto o indiretto sulla esportazione o sulla importazione attraverso i porti o per mezzo delle navi e dei galleggianti austriaci, o di un'altra potenza, particolarmente sotto forma di tariffe combinate, e a non sottoporre le persone o le merci che passano per un porto o si servono di una nave o di un galleggiante di una delle Potenze alleate e associate, a formalita' o a ritardi di alcuna specie, ai quali le dette persone o merci non sarebbero sottoposte se passassero per un porto austriaco o di una Potenza diversa, o si servissero di una nave o di un galleggiante austriaco o di una Potenza diversa.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art286 · fonte del testo