Coloro che sono chiamati a votare in un plebiscito, a norma del presente trattato, avranno facolta', durante sei mesi dopo l'attribuzione definitiva della regione in cui il plebiscito e' avvenuto, di optare per la cittadinanza dello Stato al quale la regione non e' attribuita. Le disposizioni dell'art. 78 relative al diritto di opzione si applicheranno all'esercizio del diritto riconosciuto in questo articolo.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art79 · fonte del testo