Le Alte Parti contraenti si impegnano a non porre alcun impedimento all'esercizio del diritto di opzione stabilito nel presente trattato, o nei trattati conchiusi tra le Potenze alleate e associate e la Germania, l'Ungheria o la Russia, o fra due o piu' delle Potenze alleate e associate predette, a fine di permettere a chi vi ha interesso l'acquisto di qualsiasi cittadinanza diversa che gli sia accessibile.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art81 · fonte del testo