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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare, sentita una Commissione composta di tre deputati e di tre senatori, designati rispettivamente dalla Giunta generale del bilancio e dalla Commissione di finanza, tutte le disposizioni occorrenti.
[2]1° per stabilire i termini e modi di pagamento;
[3]2° per accelerare l'accertamento dei sopraprofitti di guerra;
[4]3° per tutto quanto altro riguarda l'esecuzione della presente legge o le relative sanzioni anche penali, con facolta' di abrogazione, modificazione o integrazione di disposizioni, legislative vigenti.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 24 settembre 1920.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Facta - Meda.
[9]Visto, il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 28 settembre 1920 al 6 novembre 1920
