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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare, sentita una Commissione composta di tre deputati e di tre senatori, designati rispettivamente dalla Giunta generale del bilancio e dalla Commissione di finanza, tutte le disposizioni occorrenti.

[2]1° per stabilire i termini e modi di pagamento;

[3]2° per accelerare l'accertamento dei sopraprofitti di guerra;

[4]3° per tutto quanto altro riguarda l'esecuzione della presente legge o le relative sanzioni anche penali, con facolta' di ((coordinamento)) abrogazione, modificazione o integrazione di disposizioni, legislative vigenti.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 24 settembre 1920.

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Facta - Meda.

[9]Visto, il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 6 novembre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 novembre 1920

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 1920 al 6 novembre 1920. 1 parola aggiunta.

3° per tutto quanto altro riguarda l'esecuzione della presente legge o le relative sanzioni anche penali, con facolta' di aggiunto: coordinamento abrogazione, modificazione o integrazione di disposizioni, legislative vigenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-09-24;1298~art2 · fonte del testo