Art. 29
[1]La presente convenzione avra' la durata di anni 20 a datare dalla sua approvazione. Qualora dopo i primi 15 anni venissero a mancare le convenzioni della ditta Pirelli e C. con la R. marina per l'uso della Citta' di Milano; sara' in facolta' della ditta Pirelli e C. di dichiarare sciolta la presente convenzione con sei mesi di preavviso di anno in anno a partire dal 15° anno, senza obbligo o diritto di alcun compenso verso l'Amministrazione.
[2]Se, per cause indipendenti dalla volonta' della ditta, la nave Citta' di Milano venisse a mancare, sara' in facolta' di una delle parti contraenti di dichiarare sciolto il contratto ed in tale caso la ditta avra' diritto al pagamento della somma di lire:
[3]7,700 per il cavo Pianosa-Montecristo, 9,080 » Salina-Filicudi-Alicudi, 28,700 » Pantelleria-Linosa, 10,200 » Linosa-Lampedusa, 1,480 » Favignana-Levanzo, -------- 57,160 per ogni anno sino al 15° anno incluso, in corrispettivo della spesa sostenuta dalla ditta per l'immersione dei nuovi cavi di cui all'art. 3.
[4]Se le parti non si valgono della facolta' suddetta, la ditta potra' provvedere con altri mezzi purche' sieno di gradimento dell'Amministrazione.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
