Art. 4 (Allegato B)
Qualora si debbano effettuare importanti e radicali lavori di riparazione della Citta' di Milano, per l'esecuzione dei quali non sia sufficiente il periodo di 40 giorni indicato all'art. 2, il Ministero della marina ne dara' comunicazione alla ditta Pirelli e C. almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori. Durante la esecuzione di questi ultimi e fino alla loro completa ultimazione, la ditta Pirelli e C. non potra' richiedere che la Citta' di Milano sia messa a sua disposizione e quindi, nel caso contemplato dal presente articolo, la R. marina rimane sciolta dall'obbligo di cui all'art. 2.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
