Art. 7
Per gli obblighi che la ditta Pirelli e C. assume colla presente Convenzione, il Governo paghera' ad essa ditta a rate trimestrali posticipate la somma annua di L. 332,144 (lire trecentotrentaduemilacentoquarantaquattro) a partire dalla approvazione della presente convenzione, salvo quanto e' disposto dagli articoli 12, 13,14, 15 e 16.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
