[1]La presente convenzione avra' la durata di venti anni, rimanendo in facolta' della R. marina di scioglierla dopo il quindicesimo anno, di anno in anno, qualora la Citta' di Milano non si trovi in buone condizioni e richieda spese eccessive di manutenzione.

[2]L'accertamento di tali condizioni della nave e' esclusivamente devoluto alla R. marina, ne' potra' in alcun caso dar luogo ad arbitrato fra le parti contraenti; e la dichiarazione della risoluzione della convenzione dovra' essere comunicata alla ditta con un anno almeno di preavviso.

Testo vigente dal 10 luglio 1909

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urn:nir:stato:legge:1909-07-01;420~allegato-b-art7 · fonte del testo

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