[1]A garanzia dell'impegno assunto dalla ditta con l'art. 20, se essa alla fine dei primi dodici anni avesse impiegato per le riparazioni (all'infuori dei cavi posati pei nuovi collegamenti di cui all'art. 3 della presente convenzione) una lunghezza di cavo inferiore ai 600 chilometri, sara' tenuta a versare alla Cassa depositi e prestiti una somma di L. 62,500 per ogni 50 chilometri di cavo risparmiato, esclusi i primi 100 chilometri, e computando il resto di 50 in 50 chilometri; saranno trascurate le frazioni di 50 chilometri.

[2]Ad ogni biennio successivo al dodicesimo saranno nella misura di cui sopra, accresciuti i depositi dalla ditta per le ulteriori eventuali economie dell'impiego del cavo, ovvero saranno restituiti alla ditta i depositi corrispondenti alle quantita' di cavo, calcolate di 50 in 50 chilometri come sopra, impiegate nella manutenzione.

Testo vigente dal 10 luglio 1909

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urn:nir:stato:legge:1909-07-01;420~art22 · fonte del testo

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