Art. 20
[1]Qualora alla scadenza della convenzione la ditta non avesse adoperato nella manutenzione un totale di cavo corrispondente ad una media annua di 50 chilometri, essa dovra' fornire senza compenso all'Amministrazione dei telegrafi una quantita' di cavo pari a quella non impiegata.
[2]Questo cavo dovra' essere dei tipi usati finora dalla ditta, come e' detto all'art. 3.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
