Art. 28
I cavi vecchi salpati nelle riparazioni o portati nell'officina della ditta Pirelli e C. per essere riparati o disfatti, saranno ammessi alla temporanea importazione per la quantita' di filo o verghetta di ferro (od acciaio) o di filo o verghetta di rame in esso contenuto; con obbligo alla ditta Pirelli e C. di riesportare i cavi dopo riparati o di rispondere verso la dogana del dazio sul filo o verghetta di ferro o di acciaio e sul filo o verghetta di rame; sia col pagamento del dazio stesso, sia col riesportarli incorporati in altri cavi destinati ad essere posati in mare, e cio' con garanzia e nei termini che verranno stabiliti d'accordo fra il Ministero delle finanze e quello delle poste e dei telegrafi. E' inteso che il filo o verghetta di ferro (od acciaio) ricuperato dal disfacimento dei cavi ed inservibile a nuovo uso, venendo messo in commercio nello Stato, sara' ammesso allo stesso trattamento al quale sarebbe sottoposto se venisse importato come filo di ferro vecchio e direttamente dall'estero.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
