Allorquando un suddito di una delle parti contraenti si trovera' interessato in una successione aperta sul territorio dell'altra parte, sia di un connazionale, sia di un indigeno, sia di un suddito di una terza potenza, le autorita' locali dovranno informare dell'apertura della successione l'autorita' consolare piu' vicina.
Testo vigente dal 16 novembre 1906
