[1]In caso di decesso di un suddito di una delle parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorita' locali dovranno darne avviso immediatamente all'ufficiale consolare nella cui circoscrizione il decesso e' avvenuto. Gli ufficiali consolari, a loro volta, dovranno darne avviso alle autorita' locali, quando ne siano stati informati pei primi.

[2]Quando un italiano nel Nicaragua o un nicaraguense in Italia muoia sia con testamento o ab intestato, senza lasciar eredi legali nel paese, o se questi fossero minorenni, incapaci od assenti, e non vi fosse nel luogo rappresentante legale della successione, ne' esecutore testamentario, i consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari della nazione cui il defunto appartiene avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:

[3]1. Apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia dietro domanda degli interessati, sopra tutti gli effetti, mobili e carte del defunto, previo avviso dato all'autorita' locale competente, che potra' assistere alla operazione e apporre ugualmente i propri sigilli.

[4]Questi sigilli, al pari di quelli dell'agente consolare, non potranno essere tolti senza che l'autorita' locale assista all'operazione. Tuttavia se dopo l'invito di assistere alla levata dei doppi sigilli direttole dall'ufficiale consolare, l'autorita' locale non si presentasse entro un termine di 48 ore a partire dalla ricevuta dell'avviso, l'ufficiale consolare potra' procedere da solo a tale operazione.

[5]2 Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto, in presenza dell'autorita' locale, se questa ha annuito all'invito di assistervi. L'autorita' locale apporra' la propria firma ai processi verbali compilati in sua presenza, senza che pero' possa esigere tassa di sorta per il suo intervento in questi atti.

[6]3. Ordinare la vendita al pubblico incanto di tutti gli effetti mobili della successione che potessero deteriorarsi e di quelli di difficile conservazione, come pure dei raccolti e degli effetti pei quali si presentassero circostanze favorevoli.

[7]4. Depositare in luogo sicuro gli effetti e valori inventariati; conservare l'ammontare dei crediti che si realizzera' ed il prodotto delle vendite che si percepiranno nell'ufficio consolare ed affidarli a qualche commerciante che presenti tutte le garanzie. Questi depositi dovranno effettuarsi d'accordo con l'autorita' locale che avra' assistito alle operazioni anteriori se, in seguito alla convocazione di cui al paragrafo seguente, dei sudditi del paese o di un terzo Stato si presentassero come interessati nella successione ab intestato o testamentaria.

[8]5. Annunciare il decesso e convocare, per mezzo della stampa locale e di quella del paese del defunto, i creditori che potessero esistere contro la successione, affinche' possano presentare i loro titoli rispettivi di credito, debitamente giustificati, nel termine fissato dalle leggi di ciascuno dei due paesi.

[9]Se si presentassero dei creditori contro la successione, il pagamento dei loro crediti dovra' effettuarsi entro 15 giorni dalla chiusura dell'inventario, se vi fossero dei fondi da poterlo fare, e in caso contrario, non appena si possano realizzare i fondi occorrenti, nei modi piu' opportuni, o infine entro un termine stabilito di comune accordo fra il console e la maggioranza degli interessati.

[10]Se i consoli rispettivi si rifiutassero al pagamento di tutti o di parte dei crediti, allegando l'insufficienza dei valori della successione, i creditori avranno diritto di chiedere all'autorita' competente la facolta' di costituirsi in unione.

[11]Una volta ottenuta tale dichiarazione per le vie legali, l'ufficiale consolare dovra' immediatamente rimettere all'autorita' giudiziaria o ai sindaci del fallimento, tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione, restando incaricato di rappresentare gli eredi assenti, i minori e gli incapaci.

[12]In ogni caso gli ufficiali consolari non potranno consegnare gli averi della successione agli eredi legittimi e ai loro mandatari se non trascorso un termine di sei mesi a partire dal giorno in cui l'avviso del decesso sara' stato pubblicato sui giornali.

[13]Se la successione risultasse vacante in forza della legge nazionale del defunto, sara' devoluta all'erario dello Stato nel quale avvenne il decesso.

[14]6. Amministrare e liquidare essi stessi, o per mezzo di persona da essi nominata sotto la loro responsabilita', la successione testamentaria o ab intestato, senza che l'autorita' locale abbia ad intervenire in tali operazioni, a meno che dei sudditi del paese o di una terza Potenza abbiano a far valere dei diritti sulla successione; giacche', in questo caso, se sopravvenissero delle difficolta', gli ufficiali consolari non avranno alcun diritto di risolverle, e la questione verra' rimessa ai tribunali locali. Gli ufficiali consolari agiranno allora come rappresentanti della successione, vale a dire che, conservando la gestione e il diritto di liquidare definitivamente la successione e di vendere gli effetti nelle forme precedentemente indicate, veglieranno agli interessi degli eredi ed avranno la facolta' di designare avvocati incaricati a sostenerne i diritti, rimettendo ai tribunali tutti i documenti atti a chiarire la controversia.

[15]Pronunciata la sentenza, gli ufficiali consolari dovranno eseguirla, se non ricorrono in appello, e continueranno allora di pieno diritto la liquidazione, che era stata sospesa sino alla composizione del litigio.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art14 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari