[1]I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari lasciati dai marinai della loro nazione, morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.

[2]La presente disposizione sara' pure applicabile ai beni ereditari lasciati dai passeggieri nazionali, sempreche' siano morti a bordo della nave, od anche a terra, se durante il corso della navigazione.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art17 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari