[1]I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari lasciati dai marinai della loro nazione, morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.
[2]La presente disposizione sara' pure applicabile ai beni ereditari lasciati dai passeggieri nazionali, sempreche' siano morti a bordo della nave, od anche a terra, se durante il corso della navigazione.
Testo vigente dal 16 novembre 1906
