[1]Gli atti notarili di qualunque specie, ancorche' stipulati prima dell'esecuzione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorita' locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalita' ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

[2]Questi atti, pero', non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu loro prima impartita dall'autorita' competente del luogo in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno le formalita' stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art22 · fonte del testo

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