Il presente trattato sara' in vigore per dieci anni, a decorrere dal giorno in cui si fara' lo scambio delle ratifiche, ma, se un anno prima dello spirare del termine, niuna delle parti contraenti avesse annunciato ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuera' in vigore per ambe le parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art27 · fonte del testo

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