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[1]Il Consorzio e' amministrato da un Consiglio composto di sei membri titolari e quattro supplenti scelti fra i consorziati e dal direttore generale, che lo presiede.
[2]Quattro membri titolari e due supplenti sono nominati dal Comitato dei delegati, due titolari ed un supplente scelti dai delegati eletti per numero nel proprio seno, e due titolari e un supplente da quelli eletti per interesse pure nel proprio sono. Gli altri membri sono nominati, sempre fra i consorziati, un titolare ed un supplente dal ministro di agricoltura, industria e commercio, ed un titolare ed un supplente dal Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia, fuori del proprio seno e di quello del Consiglio generale.
[3]I supplenti non possono intervenire nelle adunanze del Consiglio se non in sostituzione di consiglieri titolari.
[4]I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni, e quelli elettivi si rinnovano per meta' ogni due anni. Nel primo biennio decide la sorte.
[5]Gli uscenti di nomina elettiva non possono essere rieletti che dopo un biennio dalla scadenza, e gli altri possono essere confermati.
[6]Quando per morte, o per dimissioni venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina il surrogante, il quale dura in carica sino alla prossima adunanza del Comitato dei delegati.
[7]Sono incompatibili con l'ufficio di membro del Consiglio d'amministrazione coloro che esercitano direttamente od indirettamente il commercio di esportazione degli zolfi, o l'industria della raffinazione, o siano depositari degli zolfi consorziali nei porti d'imbarco, i soci delle Societa' esercenti tali imprese, e tutti gli stipendiati del Consorzio.
[8]Nel R. decreto, di cui all'art. 8 della presente legge, saranno stabilite le norme per la elezione e la rinnovazione dei componenti il Consiglio e per il funzionamento di esso.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 27 maggio 1916
