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[1]Il Consorzio e' amministrato da un Consiglio composto di sei membri titolari e quattro supplenti scelti fra i consorziati e dal direttore generale, che lo presiede.
[2]Quattro membri titolari e due supplenti sono nominati dal Comitato dei delegati, due titolari ed un supplente scelti dai delegati eletti per numero nel proprio seno, e due titolari e un supplente da quelli eletti per interesse pure nel proprio sono. Gli altri membri sono nominati, sempre fra i consorziati, un titolare ed un supplente dal ministro di agricoltura, industria e commercio, ed un titolare ed un supplente dal Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia, fuori del proprio seno e di quello del Consiglio generale.
[3]I supplenti non possono intervenire nelle adunanze del Consiglio se non in sostituzione di consiglieri titolari.
[4]I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni, e quelli elettivi si rinnovano per meta' ogni due anni. Nel primo biennio decide la sorte.
[5]Gli uscenti di nomina elettiva non possono essere rieletti che dopo un biennio dalla scadenza, e gli altri possono essere confermati.
[6]Quando per morte, o per dimissioni venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina il surrogante, il quale dura in carica sino alla prossima adunanza del Comitato dei delegati.
[7]Sono incompatibili con l'ufficio di membro del Consiglio d'amministrazione coloro che esercitano direttamente od indirettamente il commercio di esportazione degli zolfi, o l'industria della raffinazione, o siano depositari degli zolfi consorziali nei porti d'imbarco, i soci delle Societa' esercenti tali imprese, e tutti gli stipendiati del Consorzio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522
1Il Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La rinnovazione parziale del Consiglio di amministrazione del Consorzio, prescritta dall'art. 10 della legge suddetta, e' rinviata a sei mesi dopo la conclusione della pace".
Testo in vigore dal 27 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
