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[1]Gli zolfi potranno essere classificati in quattro qualita', tenendo conto dei loro caratteri fisici e del loro grado di purezza.

[2]Il prezzo di vendita delle varie qualita' di zolfo deve essere determinato in modo che per ciascuna piazza riesca uguale per tutti i richiedenti, e reso noto ad ogni variazione mediante pubblicazione di appositi listini.

[3]I listini devono, per ogni piazza e per le singole qualita', indicare distintamente il prezzo degli zolfi:

[4]posti a bordo;

[5]posti alla vela (lungo bordo);

[6]posti e pesati nei magazzini;

[7]posti alla stazione.

[8]La differenza di prezzo degli zolfi posti alle stazioni dei vari scali d'imbarco dell'isola, sara' determinata in base alle spese di trasporto, per ferrovia o con altri mezzi, occorrenti per provvedere di zolfo ciascuna piazza.

[9]Allo scopo di facilitare l'impiego dello zolfo in determinate industrie, sia all'interno, sia all'estero, o la vendita in determinati luoghi, o in altri casi in cui sia evidentemente utile al Consorzio di vendere una determinata partita di zolfi, il Consorzio potra' concedere riduzioni sui prezzi normali, fissando, ove occorra, le condizioni e le garanzie relative all'uso dello zolfo.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 12 giugno 1927

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art3 · fonte del testo