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[1]((Gli zolfi potranno essere classificati in quattro qualita' tenendo conto dei loro caratteri fisici e delle esigenze del mercato. Il numero delle qualita' potra' essere variato dal Ministro per l'economia nazionale, a richiesta di tanti consorziati che rappresentino insieme una produzione non inferiore a 30,000 tonnellate annue, sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Consorzio, e qualora concorrano speciali condizioni di ordine tecnico e commerciale. La decisione del Ministro per l'economia nazionale e' inappellabile)).
[2]Il prezzo di vendita delle varie qualita' di zolfo deve essere determinato in modo che per ciascuna piazza riesca uguale per tutti i richiedenti, e reso noto ad ogni variazione mediante pubblicazione di appositi listini.
[3]I listini devono, per ogni piazza e per le singole qualita', indicare distintamente il prezzo degli zolfi:
[4]posti a bordo;
[5]posti alla vela (lungo bordo);
[6]posti e pesati nei magazzini;
[7]posti alla stazione.
[8]La differenza di prezzo degli zolfi posti alle stazioni dei vari scali d'imbarco dell'isola, sara' determinata in base alle spese di trasporto, per ferrovia o con altri mezzi, occorrenti per provvedere di zolfo ciascuna piazza.
[9]Allo scopo di facilitare l'impiego dello zolfo in determinate industrie, sia all'interno, sia all'estero, o la vendita in determinati luoghi, o in altri casi in cui sia evidentemente utile al Consorzio di vendere una determinata partita di zolfi, il Consorzio potra' concedere riduzioni sui prezzi normali, fissando, ove occorra, le condizioni e le garanzie relative all'uso dello zolfo.
Testo in vigore dal 12 giugno 1927 al 16 dicembre 2009
