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[1]Il diritto esclusivo nel Consorzio di vendere lo zolfo non esclude che siano consentite le cessioni dei contratti relativi a zolfi venduti dal Consorzio per future consegne, secondo gli usi del commercio.

[2]Tutti gli zolfi prodotti nelle miniere siciliane saranno trasportati nelle piazze indicate dal Consorzio, a spese dei consorziati, i quali, pero', in nessun caso saranno gravati di spese maggiori di quelle che avrebbero sostenuto trasportando gli zolfi al porto piu' vicino.

[3]Il Consorzio ha facolta', nei casi che saranno stabiliti dal regolamento, di designare anche i magazzini nei quali gli zolfi dovranno essere immessi. Esso ha pure facolta' di concedere che lo zolfo destinato al consumo nell'interno dell'isola, sia consegnato ai compratori sui luoghi di produzione o nelle stazioni ferroviarie.

[4]I consorziati che sono costretti a trasportare lo zolfo con barche, carri od altri mezzi alle piazze stabilite, dovranno farne domanda al Consorzio, il quale indichera' il magazzino in cui gli zolfi dovranno essere immessi.

[5]Ogni carico dovra' essere accompagnato da lettera di vettura formata secondo apposito modulo fornito dal Consorzio stesso.

[6]Il minerale di zolfo, lo sterro di zolfo e lo zolfo lavorato non saranno ammessi all'imbarco nei porti della Sicilia dai competenti uffici doganali, ne' in spedizione sulle ferrovie o sulle strade ordinarie, se non sia prodotta apposita richiesta dal Consorzio.

[7]La stessa richiesta occorre per l'imbarco degli zolfi consorziati. ((I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'art. 6, siano o non consorziati, saranno puniti con l'ammenda di L. 50 per ogni quintale di zolfo, di minerale di zolfo, di sterro di zolfo o altro incorso in contravvenzione.

[8]Qualsiasi impegno od obbligo di fornitura di zolfo da parte del Consorzio verso i predetti contravventori cessera' di pieno diritto.

[9]Gl'incaricati del Consorzio e gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, indicati all'art. 164 del Codice di procedura penale, procederanno all'accertamento delle contravvenzioni ed al sequestro ed alla confisca del minerale a favore del Consorzio, facendone rapporto alla autorita' giudiziaria.

[10]Un decimo dell'ammenda come sopra stabilita sara' devoluta ai funzionari od agenti che avranno elevata la contravvenzione)).

Testo in vigore dal 15 agosto 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1930

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1910 al 15 agosto 1930. 16 parole tolte, 58 parole aggiunte in 4 capoversi.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'art. 6, aggiunto: siano o non consorziati, saranno puniti con tolto: la multa aggiunto: l'ammenda di L. tolto: 10 aggiunto: 50 per ogni quintale di zolfo, di minerale di zolfo, di sterro di zolfo o altro incorso in contravvenzione.

aggiunto: Qualsiasi impegno od obbligo di fornitura di zolfo da parte del Consorzio verso i predetti contravventori cessera' di pieno diritto.

Gl'incaricati del Consorzio e gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, indicati all'art. tolto: 58 alinea, ed all'art. 68 aggiunto: 164 del Codice di procedura penale, procederanno all'accertamento delle contravvenzioni tolto: e al sequestro del minerale aggiunto: ed al sequestro ed alla confisca del minerale a favore del Consorzio, facendone rapporto alla tolto: competente autorita' giudiziaria aggiunto: autorita' giudiziaria.

aggiunto: Un decimo dell'ammenda come sopra stabilita sara' devoluta ai funzionari od agenti che avranno elevata la contravvenzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art4 · fonte del testo