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[1]Il diritto esclusivo nel Consorzio di vendere lo zolfo non esclude che siano consentite le cessioni dei contratti relativi a zolfi venduti dal Consorzio per future consegne, secondo gli usi del commercio.
[2]Tutti gli zolfi prodotti nelle miniere siciliane saranno trasportati nelle piazze indicate dal Consorzio, a spese dei consorziati, i quali, pero', in nessun caso saranno gravati di spese maggiori di quelle che avrebbero sostenuto trasportando gli zolfi al porto piu' vicino.
[3]Il Consorzio ha facolta', nei casi che saranno stabiliti dal regolamento, di designare anche i magazzini nei quali gli zolfi dovranno essere immessi. Esso ha pure facolta' di concedere che lo zolfo destinato al consumo nell'interno dell'isola, sia consegnato ai compratori sui luoghi di produzione o nelle stazioni ferroviarie.
[4]I consorziati che sono costretti a trasportare lo zolfo con barche, carri od altri mezzi alle piazze stabilite, dovranno farne domanda al Consorzio, il quale indichera' il magazzino in cui gli zolfi dovranno essere immessi.
[5]Ogni carico dovra' essere accompagnato da lettera di vettura formata secondo apposito modulo fornito dal Consorzio stesso.
[6]Il minerale di zolfo, lo sterro di zolfo e lo zolfo lavorato non saranno ammessi all'imbarco nei porti della Sicilia dai competenti uffici doganali, ne' in spedizione sulle ferrovie o sulle strade ordinarie, se non sia prodotta apposita richiesta dal Consorzio.
[7]La stessa richiesta occorre per l'imbarco degli zolfi consorziati. ((I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'art. 6, siano o non consorziati, saranno puniti con l'ammenda di L. 50 per ogni quintale di zolfo, di minerale di zolfo, di sterro di zolfo o altro incorso in contravvenzione.
[8]Qualsiasi impegno od obbligo di fornitura di zolfo da parte del Consorzio verso i predetti contravventori cessera' di pieno diritto.
[9]Gl'incaricati del Consorzio e gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, indicati all'art. 164 del Codice di procedura penale, procederanno all'accertamento delle contravvenzioni ed al sequestro ed alla confisca del minerale a favore del Consorzio, facendone rapporto alla autorita' giudiziaria.
[10]Un decimo dell'ammenda come sopra stabilita sara' devoluta ai funzionari od agenti che avranno elevata la contravvenzione)).
Testo in vigore dal 15 agosto 1930 al 16 dicembre 2009
