Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1910 al 15 agosto 1930. Leggi il testo vigente →

[1]Il diritto esclusivo nel Consorzio di vendere lo zolfo non esclude che siano consentite le cessioni dei contratti relativi a zolfi venduti dal Consorzio per future consegne, secondo gli usi del commercio.

[2]Tutti gli zolfi prodotti nelle miniere siciliane saranno trasportati nelle piazze indicate dal Consorzio, a spese dei consorziati, i quali, pero', in nessun caso saranno gravati di spese maggiori di quelle che avrebbero sostenuto trasportando gli zolfi al porto piu' vicino.

[3]Il Consorzio ha facolta', nei casi che saranno stabiliti dal regolamento, di designare anche i magazzini nei quali gli zolfi dovranno essere immessi. Esso ha pure facolta' di concedere che lo zolfo destinato al consumo nell'interno dell'isola, sia consegnato ai compratori sui luoghi di produzione o nelle stazioni ferroviarie.

[4]I consorziati che sono costretti a trasportare lo zolfo con barche, carri od altri mezzi alle piazze stabilite, dovranno farne domanda al Consorzio, il quale indichera' il magazzino in cui gli zolfi dovranno essere immessi.

[5]Ogni carico dovra' essere accompagnato da lettera di vettura formata secondo apposito modulo fornito dal Consorzio stesso.

[6]Il minerale di zolfo, lo sterro di zolfo e lo zolfo lavorato non saranno ammessi all'imbarco nei porti della Sicilia dai competenti uffici doganali, ne' in spedizione sulle ferrovie o sulle strade ordinarie, se non sia prodotta apposita richiesta dal Consorzio.

[7]La stessa richiesta occorre per l'imbarco degli zolfi consorziati.

[8]I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'art. 6, saranno puniti con la multa di L. 10 per ogni quintale di zolfo, di minerale di zolfo, di sterro di zolfo o altro incorso in contravvenzione.

[9]Gl'incaricati del Consorzio e gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, indicati all'art. 58 alinea, ed all'art. 68 del Codice di procedura penale, procederanno all'accertamento delle contravvenzioni e al sequestro del minerale, facendone rapporto alla competente autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 15 agosto 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art4 · fonte del testo