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[1]Possono aspirare all'ufficio di capo d'Istituto incaricato:

  • a)per le scuole di secondo grado gli insegnanti di tali scuole appartenenti al ruolo A, che abbiano almeno otto anni di lodevole effettivo servizio di ruolo, governativo o pareggiato, dei quali non meno di tre in scuole d'ordine e grado corrispondente;
  • b)per le scuole di primo grado gl'insegnanti di tali scuole appartenenti al ruolo A o al ruolo B, che abbiano almeno otto anni di lodevole effettivo servizio di ruolo, governativo o pareggiato.

[2]L'insegnante, il quale rifiuti la nomina a capo d'Istituto incaricato o la sede a cui e' destinato, non puo' avere durante il biennio, per il quale abbia ottenuto l'idoneita', una nuova offerta, ne' essere compreso per il biennio successivo nell'elenco degli idonei.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art12 · fonte del testo