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[1]Nessun compenso e' dovuto ai capi di Istituto per la direzione delle classi aggiunte. I capi di Istituto delle scuole che abbiano piu' di 400 alunni, hanno diritto ad una indennita' annua nella misura di L. 1000 se sono preposti a Istituti di secondo grado, di L. 750 se a Istituti di primo grado.

[2]I corsi magistrali sono considerati Istituti di secondo grado.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 1 maggio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art17 · fonte del testo