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[1]Nessun compenso e' dovuto ai capi di Istituto per la direzione delle classi aggiunte. I capi di Istituto delle scuole che abbiano piu' di 400 alunni, hanno diritto ad una indennita' annua nella misura di L. 1000 se sono preposti a Istituti di secondo grado, di L. 750 se a Istituti di primo grado. 9 12
[2]I corsi magistrali sono considerati Istituti di secondo grado.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La misura della indennita' annua stabilita dall'art. 17 della legge 16 luglio 1914, n. 679, per i capi d'istituto per le scuole che abbiano piu' di 400 alunni, e' fissata in L. 1200 per gli istituti di secondo grado con meno di 800 alunni, in L. 2200 per i medesimi Istituti con un numero di alunni da 800 a 1200, ed in L. 3200 per gli Istituti che abbiano piu' di 1200 alunni; per le scuole di primo grado l'indennita' e' fissata rispettivamente in L. 900, 1700 e 2500".
Regio Decreto 13 maggio 1920, n. 843
12con decorrenza dal 1 ottobre 1919
Il Regio Decreto 13 maggio 1920, n. 843, nel modificare l'art. 5, comma 2 del D.L. Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le retribuzioni indicate nei capoversi dell'art. 5 nel 4° e 5° comma dell'art. 7 e nel 2° comma dell'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 563, sono aumentate in ragione di un decimo a decorrere dal 1° ottobre 1919. Tale aumento e' applicabile anche al personale dei RR. educandati femminili di cui all' art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387, sugli stipendi aumentati in conformita' dell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo".
Testo in vigore dal 16 luglio 1920 al 16 dicembre 2009
