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[1]Nessun compenso e' dovuto ai capi di Istituto per la direzione delle classi aggiunte. I capi di Istituto delle scuole che abbiano piu' di 400 alunni, hanno diritto ad una indennita' annua nella misura di L. 1000 se sono preposti a Istituti di secondo grado, di L. 750 se a Istituti di primo grado. 9

[2]I corsi magistrali sono considerati Istituti di secondo grado.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

9

Il D.L. Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La misura della indennita' annua stabilita dall'art. 17 della legge 16 luglio 1914, n. 679, per i capi d'istituto per le scuole che abbiano piu' di 400 alunni, e' fissata in L. 1200 per gli istituti di secondo grado con meno di 800 alunni, in L. 2200 per i medesimi Istituti con un numero di alunni da 800 a 1200, ed in L. 3200 per gli Istituti che abbiano piu' di 1200 alunni; per le scuole di primo grado l'indennita' e' fissata rispettivamente in L. 900, 1700 e 2500".

Testo in vigore dal 1 maggio 1919 al 16 luglio 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 1 maggio 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La misura della indennita' annua stabilita dall'art. 17 della legge 16 luglio 1914, n. 679, per i capi d'istituto per le scuole che abbiano piu' di 400 alunni, e' fissata in L. 1200 per gli istituti di secondo grado con meno di 800 alunni, in L. 2200 per i medesimi Istituti con un numero di alunni da 800 a 1200, ed in L. 3200 per gli Istituti che abbiano piu' di 1200 alunni; per le scuole di primo grado l'indennita' e' fissata rispettivamente in L. 900, 1700 e 2500".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art17 · fonte del testo