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[1]Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 e l'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sono abrogati. Ad essi sono sostituite le seguenti disposizioni:
[2]«Il concorso e' bandito per un numero determinato di posti e si svolge secondo le norme indicate nel regolamento.
[3]«La Commissione giudicatrice designa in ordine di merito i vincitori per il numero de posti messi a concorso. Oltre a questa graduatoria essa ne forma una seconda, designando fra i concorrenti coloro che essa reputa idonei all'ufficio di ruolo in numero non superiore alla meta' del numero dei vincitori.
[4]«Le nomine ai posti disponibili sono fatte seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori.
[5]«Il rifiuto della nomina o della sede offerta importa la perdita di qualsiasi diritto derivante dal concorso.
[6]«Se per il rifiuto di taluno dei vincitori non sia possibile provvedere colla graduatoria dei vincitori a tutti i posti messi a concorso, si passa alla graduatoria degli idonei, i quali saranno assunti ai posti ancora vacanti, seguendo l'ordine con cui sono stati designati.
[7]«Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicato nel bando del concorso stesso.
[8]«Quando gli atti di un concorso siano resi esecutivi entro il mese di settembre, le nomine dei vincitori si faranno non oltre l'ottobre successivo; in caso contrario, le nomine stesse saranno rinviate all'anno scolastico seguente.
[9]«Per le supplenze sara' titolo di preferenza, secondo norme da stabilirsi per regolamento, l'essere riuscito vincitore od idoneo o avere lodevolmente insegnato almeno un anno in scuole governative o pareggiate».
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 9 giugno 1923
