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[1]Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 e l'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sono abrogati. Ad essi sono sostituite le seguenti disposizioni:

[2]«Il concorso e' bandito per un numero determinato di posti e si svolge secondo le norme indicate nel regolamento.

[3]«La Commissione giudicatrice designa in ordine di merito i vincitori per il numero de posti messi a concorso. Oltre a questa graduatoria essa ne forma una seconda, designando fra i concorrenti coloro che essa reputa idonei all'ufficio di ruolo in numero non superiore alla meta' del numero dei vincitori.

[4]«Le nomine ai posti disponibili sono fatte seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

[5]«Il rifiuto della nomina o della sede offerta importa la perdita di qualsiasi diritto derivante dal concorso.

[6]«Se per il rifiuto di taluno dei vincitori non sia possibile provvedere colla graduatoria dei vincitori a tutti i posti messi a concorso, si passa alla graduatoria degli idonei, i quali saranno assunti ai posti ancora vacanti, seguendo l'ordine con cui sono stati designati. 18

[7]«Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicato nel bando del concorso stesso.

[8]«Quando gli atti di un concorso siano resi esecutivi entro il mese di settembre, le nomine dei vincitori si faranno non oltre l'ottobre successivo; in caso contrario, le nomine stesse saranno rinviate all'anno scolastico seguente.

[9]«Per le supplenze sara' titolo di preferenza, secondo norme da stabilirsi per regolamento, l'essere riuscito vincitore od idoneo o avere lodevolmente insegnato almeno un anno in scuole governative o pareggiate».

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1039

18

Il Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1039 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione di cui al quart'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679, in forza della quale la graduatoria dei vincitori di concorsi a cattedre di scuole medie puo' essere integrata con la graduatoria degli idonei non sara' ulteriormente applicata ai concorsi che alla data del presente decreto risulteranno gia' approvati ma non ancora esauriti".

Testo in vigore dal 9 giugno 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 1923

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 9 giugno 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1039

    Il Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1039 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione di cui al quart'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679, in forza della quale la graduatoria dei vincitori di concorsi a cattedre di scuole medie puo' essere integrata con la graduatoria degli idonei non sara' ulteriormente applicata ai concorsi che alla data del presente decreto risulteranno gia' approvati ma non ancora esauriti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art2 · fonte del testo