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[1]Agli insegnanti e ai capi di Istituto contemplati dalla presente legge che, entro i primi cinque anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 30 o dispensati dal servizio per effetto dell'art. 31, e che contino meno di 25 anni di servizio, ma piu' di 22, in luogo dell'indennita' che puo' loro spettare, sara' liquidata la pensione come se abbiano prestato 25 anni di servizio.
[2]Gli insegnanti e i capi di Istituto predetti che entro i primi cinque anni dalla promulgazione della presente legge si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 30, saranno mantenuti in servizio sino al limite di eta' di anni 75, purche' siano riconosciuti validi intellettualmente e fisicamente.
[3]L'ammontare delle pensioni, dipendenti dai collocamenti a riposo disposti in base ai citati articoli 30 e 31, non sara' computato sul fondo consolidato per il debito vitalizio di cui nella legge 29 dicembre 1912, n. 1358.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 27 aprile 1918
